La presente per richiamare la Vs. attenzione per quanto citato dall’art. 40,comma 3 ,capoversi a-b-c-d-e-f-g-h-i del Regolamento dell’ A.I.A. che citano testualmente :
Art. 40 Doveri degli Arbitri
3. Agli arbitri è fatto divieto:
A): di dirigere o fungere da assistente arbitrale in gare che non rientrano nell’attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC;
B): di svolgere attività agonistica, tecnica, dirigenziale e collaborativa presso società calcistiche, anche non affiliate alla FIGC, ad esclusione delle deroghe previste dalle N.O.I.F. per i calciatori che non abbiano compiuto il 18° anno di età;
C): di rappresentare società calcistiche a qualsiasi titolo e di intrattenere con le stesse rapporti imprenditoriali, commerciali, professionali o di lavoro dipendente;
D): di fare dichiarazioni in luogo pubblico anche a mezzo e-mail o propri siti internet o di fare dichiarazioni in qualsiasi forma e rilasciare interviste a qualsiasi mezzo di informazione che attengano le gare dirette e gli incarichi espletati, salvo espressa autorizzazione del Presidente dell’AIA Esse sono liberamente consentite, solo dopo che il Giudice Sportivo ha deliberato in merito alle gare, purché consistano in meri chiarimenti o precisazioni e non comportino alcun riferimento alla valutazione del comportamento tecnico e disciplinare dei singoli tesserati;
E): di collaborare in qualsiasi forma con i mezzi di informazione che trattano argomenti connessi con il giuoco del calcio. Gli arbitri possono rilasciare dichiarazioni ed interviste su argomenti di carattere generale oppure riguardanti l’attività dell’AIA e della FIGC nel rispetto del Codice di Giustizia Sportiva;
F): di svolgere attività o propaganda politica nell’ambito federale e associativo;
G): di praticare nelle sedi sezionali giuochi di qualsiasi specie con poste che eccedono un valore puramente simbolico;
H): di fare o ricevere regali da altri associati, tesserati, società calcistiche che eccedano quelli d’uso per il valore massimo determinato dal Presidente dell’AIA, con obbligo di rifiutarli e di darne immediata segnalazione ai propri dirigenti;
I): di effettuare o accettare scommesse, ai sensi dell’art. 5 del Codice di Giustizia Sportiva.
A tal proposito, ritengo opportuno ricordarVi che l’ unica struttura preposta alle designazioni di Vostra competenza è l’ Organo Tecnico Regionale e/o il Vs. Presidente di Sezione, se espressamente delegato dallo scrivente Comitato Regionale.