Per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso, previa regolare identificazione:
- un Dirigente Accompagnatore Ufficiale, che rappresenta, ad ogni effetto, la propria società;
- un Medico Sociale;
- un Allenatore ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e per i campionati della L.N.D. di Terza Categoria, Juniores, regionali e provinciali di calcio a 5 e calcio femminile, un Dirigente;
- un Operatore Sanitario ausiliario designato dal Medico Sociale, ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e per i campionati della L.N.D. di Terza Categoria, Juniores, regionali e provinciali di calcio a 5 e calcio femminile,un Dirigente;
- i Calciatori di Riserva.
- per la sola Società Ospitante, anche il Dirigente Addetto all’Arbitro (FACOLTATIVO).
Reltivamente agli Allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:
-il nominativo dell’allenatore deve essere indicato nell’apposito spazio nell’elenco di gara;
-nello spazio “Tessera Personale F.I.G.C.” deve essere indicata la dizione R.E.T.;
-all’atto della presentazione all’arbitro dell’elenco di gara deve essere consegnata anche la “copia per il tecnico” della richiesta emissione Tessera di Tecnico e lo stralcio del Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Sicilia della L.N.D. in cui si attesta che la stampa del tesserino è in corso, unitamente al documento personale di riconoscimento dell’allenatore.
– i tecnici ai quali è stata concessa deroga, dovranno allegare al documento personale di riconoscimento il Comunicato Ufficiale della L.N.D. – C.R.S. dove è riportata la concessione della deroga.
Le ipotesi di “Allenatore Mancante” possono essere individuate in:
1)non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es. : Campionato di 3a categoria);
2)mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l’allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
3)cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l’allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
4)mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.
Nelle ipotesi del Dirigente Ammesso nel Recinto di Giuoco, ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell’Allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell’elenco di gara nello spazio previsto per l’allenatore, avendo l’avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola “Dirigente”.
Parimenti, la corrispondente dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con “Tessera Impersonale F.I.G.C.”.
Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell’allenatore, nei casi previsti dall’articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.
Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell’Operatore Sanitario Ausiliario (massaggiatore), nei casi previsti dall’articolo 66, delle N.O.I.F..
In entrambi i casi esaminati corre l’obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadre, e non lo sostituiscono.
Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l’obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento; l’Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.