La Lega Nazionale Dilettanti, il Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica e l’A.I.A. hanno riformulato le norme relative alla richiesta del risarcimento dei danni alle proprie autovetture subìte dagli ufficiali di gara.
Gli Arbitri e Assistenti che si recano a dirigere gare con il proprio automezzo dovranno:
- Chiedere al Dirigente responsabile della Società Ospitante il luogo preciso dove parcheggiare e consegnare le chiavi allo stesso, previa verifica dello stato dell’autovettura (la Società è responsabile della custodia ai sensi dell’art. 1786 C.C.)
- Constatare con il Responsabile della Società Ospitante eventuali danni rilevati al veicolo al termine della gara.
- Riferire il fatto nel rapporto di gara al fine di consentire al Giudice Sportivo di comminare il provvedimento di risarcimento danni.
- Trasmettere, entro 15 giorni dalla delibera del Giudice Sportivo con la quale è sancito l’obbligo del risarcimento danni, al competente Organo Federale ( Comitato Regionale della L.N.D., Comitato Regionale del S.G.S.), inviandone copia al C.R.A. ed alla Sezione A.I.A. di appartenenza, la domanda del rimborso con allegate denuncia all’Autorità Giudiziaria, fotografie del danneggiamento dell’automezzo e preventivo di spesa per la riparazione.
Ove gli Ufficiali di gara non si uniformassero a quanto disposto, non sarà possibile, in qualsiasi forma, procedere ad alcun risarcimento dei danni.